Barche a motore

La nuova legge sulle zattere di salvataggio

Abbiamo già ampiamente parlato della sicurezza in mare e della dotazioni di sicurezza necessarie, in base alla distanza di navigazione della costa che intendiamo affrontare. In questa sezione, approfondiremo l'argomento delle zattere di salvataggio e la nuova normativa che le regola, entrata in vigore il 2 marzo 2009.

In particolare, il decreto 2 marzo 2009 fa chiarezza sulle nuove disposizioni. L'articolo uno recita che ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, gli apparecchi galleggianti precedentemente installati sulle unità da diporto devono essere sostituite con zattere di salvataggio che abbiano le seguenti caratteristiche:

  1. devono essere conformi a quanto stabilito dal decreto numero 219 del Ministro delle infrastrutture del 12 agosto 2002. La zattera deve avere delle dotazioni minime di sicurezza, tra le quali troviamo il soffietto di sgonfiamento, coltello a lama fissa ed impugnatura galleggiante, torcia elettrica impermeabile, kit di riparazione, spugna, fischietto, contenitore d'acqua che abbia 0,25 litri per persona.
  2. Il tubolare della zattera deve essere realizzato in colore acceso, che consente di essere visto anche in lontananza, in accordo alle norme internazionali attualmente vigenti.
  3. Ogni zattera deve essere conservata in una sacca sottovuoto, comprensiva di tutte le dotazioni a loro volta racchiuse in un apposito contenitore.
  4. Ogni zattera deve essere marchiata con la dicitura “zattere aperte per la navigazione oltre le 12 miglia”.

 

Le zattere vanno sottoposte a revisione ogni 24 mesi, ad eccezione della prima revisione che va effettuata dopo 36 mesi. Per tutti gli aspetti non trattati nel decreto 2 marzo 2009, si faccia riferimento al decreto 219/2002.

Esistono anche dei casi nei quali è possibile utilizzare delle equivalenze. Ne parla l'articolo 2 del decreto 2 marzo 2009.
L'articolo dice che è possibile utilizzare delle zattere gonfiabili di tipo approvato sulle unità da diporto nazionali, a patto che siano conformi ad una regola o ad una tecnica di realizzazione obbligatoria, che garantisca un livello di protezione equivalente alle zattere proposte dal nuovo decreto, al fine di migliorare aumentare la sicurezza di vite umane in mare.

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